IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso n. 46  del  2009
proposto da S.p.A. Auchan, con sede legale in Rozzano, in persona del
procuratore speciale e le rappresentante  pro  tempore,  dott.  Marco
Balducci, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Cerceo,  presso  il
cui  studio  e'  elettivamente  domiciliato  in  Pescara,  Viale   G.
D'Annunzio n. 142; 
    Contro il  comune  di  Cepagatti,  in  persona  del  sindaco  pro
tempore, non costituito in giudizio; la Regione  Abruzzo, in  persona
del Presidente pro tempore, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato dell'Aquila, presso il cui  Ufficio  e'  per
legge domiciliato; 
    Per l'annullamento: 
        dell'ordinanza 29  novembre  2008  n.  105  del  Sindaco  di'
Cepagatti, nel punto in cui esclude le grandi  superfici  di  vendita
dalla possibilita' di  apertura durante lo  svolgimento  del  mercato
domenicale; 
        se necessario, dei verbali 14 novembre  2008  e  25  novembre
2008 della Conferenza dei servizi; 
        di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso. 
    Visto  il  ricorso  con  i  relativi  allegati,  spedito  per  la
notificazione il 22 gennaio 2009 e depositato il 26 successivo; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo; 
    Visti gli atti tutti di causa; 
    Visto l'art. 134 della. Cost. e l'art. 23 della  legge  11  marzo
1953, n. 87; 
    Relatore, alla pubblica udienza del 14  gennaio  2010,  il  cons.
Luigi Ranalli ed uditi i difensori  delle  parti,  come  da  relativo
verbale; 
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
    I. - Per l'anno 2009 e con ordinanza 29 novembre 2008, n. 105  il
Sindaco di Cepagatti ha cosi' stabilito:  «ai  sensi  della  l.r.  n.
135/1999 e s.m.i. e del regolamento comunale per  la  disciplina  del
commercio su aree  pubbliche,  durante  lo  svolgimento  del  mercato
domenicale tutti gli esercizi commerciali, ad esclusione delle grandi
superfici di vendita, cosi' come disposto dal comma 135  dell'art.  1
della l.r. 16 luglio 2008, n. 11 e dalle risultanze della  Conferenza
di servizi del 25 novembre 2008, possono rimanere aperti  nell'orario
fissato per il mercato stesso e precisamente dalle ore 8,00 alle  ore
14,30»; (punto 1 del dispositivo). 
    A loro volta: 
        il richiamato art.  1,  comma  135,  della  l.r.  Abruzzo  n.
11/2008 (norme in materia di commercio) ha  cosi'  stabilito:  «(...)
Tutte le  attivita'  presenti  all'interno  del  centro  commerciale,
comprese quelle artigiane,  rispettano  l'orario  di  apertura  e  di
chiusura del centro. In occasione di svolgimento domenicale e festivo
di mercati e fiere, l'apertura facoltativa degli esercizi di  vendita
al dettaglio a posto fisso di cui al comma 4 dell'art. 17 della  l.r.
n.  135/1999,  non  e'  consentita   agli   esercizi   della   grande
distribuzione»; 
        il richiamato regolamento  comunale  per  la  disciplina  del
commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione  consigliare
30 marzo 2000, n. 8,  nell'art.  6  prevede  nel  centro  storico  di
Cepagatti, per n. 160  posteggi  complessivi,  il  mercato  periodico
settimanale nel giorno di domenica. 
    Con il ricorso in esame la S.p.A. Auchan  -  quale  titolare  del
centro  commerciale  «Auchan  Mall»   in   Villanova   di   Cepagatti
(autorizzazione  comunale  29  maggio  2001),  con   all'interno   un
ipermercato con proprio marchio ed altri esercizi  commerciali  -  ha
impugnato l'ordinanza sindacale n. 105/2008, nel punto in cui esclude
le grandi superfici di vendita dall'apertura nei giorni  del  mercato
domenicale,      deducendone      l'illegittimita'      a       causa
dell'incostituzionalita', del recepito art. 1, comma 135, della. l.r.
Abruzzo n.11/2008, con riferimento: 
        all'art. 3 della Cost,  perche'  attua,  senza  alcun  valido
motivo, un diverso e peggiorativo  trattamento  nei  confronti  delle
grandi strutture di vendita, disparita' ancor  piu'  rilevante  nella
fattispecie a causa del tipo di esercizio autorizzato a favore  della
ricorrente, comprensivo all'interno della struttura di piu'  esercizi
commerciali, a loro  volta,  di  fatto,  non  dissimili  dagli  altri
esercizi esclusi dalla  norma  regionale  e  dall'ordinanza  comunale
dall'obbligo  di  chiusura  festiva  in  concomitanza   del   mercato
domenicale; 
        agli artt. 35 e 41 della Cost., perche' limita il diritto  al
lavoro ed il libero esercizio dell'iniziativa economica privata. 
    Con memoria depositata il 20  marzo  2009,  l'incostituzionalita'
della norma regionale e' stata dedotta anche con riferimento all'art.
117 della Cost., perche' si pone in contrasto con  i  principi  della
normativa statale e, in particolare, con  l'art.  11  del  d.lgs.  31
marzo 1998, n. 114 sulla competenza comunale  alla  disciplina  degli
orari di apertura e  chiusura,  anche  domenicale  e  festiva,  degli
esercizi commerciali e con i cc.dd.  decreti  sulle  liberalizzazioni
(d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248; d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, come convertito dalla legge
2 aprile 2007, n. 40, sebbene, quest'ultima,  espressamente  recepita
dalla l.r. n. 11/2008). 
    Il Comune di Cepagatti non si e' costituito in  giudizio,  mentre
la difesa della Regione Abruzzo con la  memoria  di  costituzione  ha
chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, evidenziando
l'inconfigurabilita' della dedotta  questione  di  costituzionalita',
attesa la sostanziale diversita' delle condizioni in cui operano  gli
esercizi della grande distribuzione rispetto  a  quelli  di  media  e
piccola  dimensione,  cosi'  che  ben  poteva  essere  adottato   dal
legislatore regionale  il  contestato  regime  differenziato  e  che,
sebbene l'attivita' economica privata sia libera ai  sensi  dell'art.
41, primo comma, della Cost, cio' non preclude  la,  possibilita'  di
assoggettarla ai  limiti  previsti  dai  successivi secondo  e  terzo
comma. 
    La difesa della societa' ricorrente, con memoria depositata il 17
dicembre 2009, ha insistito  per  l'accoglimento,  ribadendo  tesi  e
richieste. 
    II. - Tanto premesso, considera il  Collegio  che  il  d.lgs.  31
marzo 1998, n. 114, nel disciplinare i principi e le  norme  generali
sull'esercizio dell'attivita'  commerciale,  nell'art.  11,  relativo
agli orari di apertura  e  chiusura  degli  esercizi  di  vendita  al
dettaglio, ha stabilito  il  principio  generale  dell'obbligo  della
chiusura domenicale e  festiva  (IV  comma),  demandando  ai  Comuni,
sentite le organizzazioni  sindacali,  individuazione  dei  giorni  e
delle zone del  territorio  per  le  eventuali  deroghe,  consentite,
pero', nelle domeniche di dicembre ed in ulteriori otto  domeniche  o
festivita' nel corso degli altri mesi dell'anno (V comma). 
    In definitiva, ai sensi  della  suindicata  norma  statale,  agli
esercenti commerciali al dettaglio a posto  fisso,  indipendentemente
dalla dimensione della rispettiva struttura di vendita,  e'  comunque
consentita la facolta' di restare aperti nelle domeniche del mese  di
dicembre ed in altre otto domeniche o festivita' nel corso dell'anno,
mentre la possibilita' di restare aperti  in  ulteriori  domeniche  o
giorni  festivi  e'  subordinata  ad  una  preventiva  determinazione
comunale:  di  contro,  nulla  dispone   la   norma   statale   sulla
possibilita' di restare aperti la domenica o in altri giorni  festivi
se nel territorio comunale si svolge contemporaneamente il mercato al
dettaglio su aree pubbliche. 
    Al riguardo, piu' specifico e' l'art. 17, IV  comma,  della  l.r.
Abruzzo 23 dicembre 1999, n. 135, relativa al commercio al  dettaglio
su «aree pubbliche», allorche' cosi' dispone: «in caso di svolgimento
domenicale e  festivo  di  mercati  e  fiere  e'  consentita,  previa
deliberazione  del  Comune  e  sentite  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative  a  livello  regionale,  per  lo  stesso
orario, l'apertura facoltativa agli esercizi di vendita al  dettaglio
a posto fisso». 
    Per inciso, il comma 129 dell'art. 1 della l.r. n.  11/2008,  nel
ribadite  la,  facolta'  dei.  Comuni  -  sentite  le  organizzazioni
provinciali maggiormente rappresentative a  livello  nazionale  delle
imprese  del  commercio,  dei  consumatori  e  dei  sindacati  -   di
individuare  le  giornate  domenicali  o  festive  nelle  quali   gli
esercenti, per propria libera scelta,  possono  derogare  all'obbligo
della chiusura domenicale e festiva, ha  stabilito  che  «le  deroghe
(...)  non  possono  superare  il  numero  massimo  di  32   giornate
domenicali o festive comprensive di quelle del mese di  dicembre  (e)
di ulteriori otto domeniche»: a cio' il comma  130  pone  l'eccezione
della deroga illimitata per  gli  esercizi  polifunzionali  (definiti
dalla lett. m del precedente comma 3) ovunque ubicati e per quelli di
vicinato (definiti dalla lett. d del precedente comma 3) ubicati  nei
Comuni delle Comunita', montane e nei Comuni montani, successivamente
precisando, nel comma 131, che  la  chiusura  e'  obbligatoria  nelle
giornate di Pasqua, lunedi' dell'Angelo, 1° maggio, 25 e 26  dicembre
per tutti i Comuni, con l'eccezione di quelli di cui al comma 130. 
      
    L'art. 1, comma 135, della. l.r. Abruzzo n. 11/2008  e',  quindi,
effettivamente innovativo ed abrogativo, limitatamente agli «esercizi
della grande distribuzione», dell'art. 17, IV  comma,  della l.r.  n.
135/1999: l'espressione  «esercizi  della  grande  distribuzione»  va
riferita - ad avviso del Collegio ed in  relazione  alle  definizioni
poste nel comma 3 dell'art  1  della  l.r.  n.  11/2008  -  sia  agli
esercizi di grande superficie di vendita, di cui alla  lett.  f)  del
citato comma 3, sia ai  centri  commerciali  costituenti  una  grande
struttura  di  vendita  ed  in  cui  sono  inseriti   piu'   esercizi
commerciali, cosi' come definiti dalla successiva lett. g),  nel  cui
ambito deve, a sua volta, essere compreso  l'esercizio  in  Cepagatti
della societa' ricorrente. 
      
    La finalita' del comma 135, dell'art. 1  della  l.r.  Abruzzo  n.
11/2008 e' chiaramente quella di tutelare gli  esercenti  commerciali
del mercato o fiera domenicale su aree  pubbliche  dalla  concorrenza
delle grandi strutture di vendita operanti  nello  stesso  territorio
comunale:  di  contro,  questa,  esigenza  di  tutela  non  e'  stata
ravvisata per la concorrenza  di  ogni  altro  esercizio  commerciale
diverso dalle grandi strutture di vendita. 
    Ad avviso del Collegio, non e' manifestamente infondato,  quindi,
che la norma regionale, nel perseguire questo fine protezionistico: 
        sia in contrasto con il principio di  uguaglianza  di  fronte
alla legge, stabilito  dall'art.  3  della  Costituzione,  in  quanto
discriminatorio ed in modo peggiorativo nei  confronti  delle  grandi
strutture di vendita (come sopra individuate),  rispetto  agli  altri
esercizi commerciali allorche' impedisce  la  facolta',  riconosciuta
dall'art. 11 del d.lgs. n. 114/1998 e dal precedente comma 129  della
stesso  art. 1  della  l.r.  n.  11/2008  di  poter  usufruire  delle
eventuali deroghe eccedenti  nell'ambito  complessivo,  fissato  solo
dalla legge regionale, di 32 giornate domenicali o festive  e  questa
disparita' e' ancor piu' rilevante per i  grandi  centri  commerciali
come quelli della lett. g), art. 1, III comma, della l.r. n. 11/2008,
che, in quanto comprensivi di piu' esercizi commerciali,  pur  sempre
distintamente operanti sul mercato, in nulla differiscono, di  fatto,
dagli esercizi esclusi dalla norma regionale di che trattasi; 
        sia, altresi', in contrasto con il successivo art.  41  della
Cost., essendo il diverso obbligo di chiusura limitativo della libera
iniziativa  economica  privata,  e  non  essendo,  di  contro,  nella
fattispecie  affatto  evidente  -  o,  quanto   meno,   razionalmente
ipotizzabile - nell'apertura domenicale o festiva  in  occasione  del
contestuale mercato  o  fiera  «solo»  di  una  grande  struttura  di
vendita,  e  non  degli  altri  esercizi  commerciali,  un  eventuale
pregiudizio per la sicurezza, l'utilita' sociale, la  liberta'  o  la
dignita' umana. 
    Inoltre, poiche' la  disciplina  degli  orari  e  dei  giorni  di
apertura  e  chiusura  di  un  esercizio   commerciale   ha   effetti
chiaramente incisivi  sulla  concorrenza,  in  quanto  ne  disciplina
l'accesso al mercato, a sua volta condizione essenziale perche'  essa
si realizzi, la relativa disciplina regionale non  puo'  disattendere
la normativa statale ai sensi  dell'art.  117,  II  comma,  lett.  e)
(tutela della concorrenza) della Costituzione:  nel  caso  in  esame,
neppure si appalesa manifestamente infondato il contrasto  del  comma
135, dell'art. 1 della l.r. Abruzzo n. 11/2008 con il disposto,  come
sopra riportato, dell'art. 11, V comma, del d.lgs. 31 marzo 1998,  n.
114, che a sua volta, come precisato nel relativo art.  1  stabilisce
proprio «i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attivita'
commerciale» e persegue, tra l'altro, anche la, finalita' di favorire
la trasparenza del mercato, la concorrenza e la liberta' di  impresa,
come ribadito dalla Corte costituzionale  con  le  note  sentenze  n.
64/2007 e n. 430/2007. 
    E' evidente, infine, che la questione di costituzionalita'  della
norma regionale di che trattasi e' rilevante ai fini della  decisione
del ricorso in esame, dal momento che l'ordinanza comunale  impugnata
si e' ad essa meramente  adeguata,  ne'  a  cio'  si  oppone  la  sua
validita' al solo anno  2009,  sia  perche'  le  esigenze  di  tutela
giudiziaria non possono essere subordinate alla  tempestivita'  della
relativa decisione, sia  perche'  l'ordinanza  comunale  ha  comunque
avuto esecuzione e cio' rileva ai  fini  dell'eventuale  risarcimento
del danno, sia perche', infine,  la  norma  regionale  da  sottoporre
all'esame di costituzionalita' non ha effetti limitati nel tempo e va
comunque applicata negli anni successivi,  anche  in  assenza  di  un
provvedimento amministrativo comunale. 
    Si deve, quindi, sospendere il giudizio e  trasmettere  gli  atti
alla  Corte  costituzionale   perche'   esamini   la   questione   di
legittimita' costituzionale del comma 135 dell'art. 1 della  l.r.  16
luglio 2008, n. 11 (B.U.R.A. 22  luglio  2008,  n.  4),  non  essendo
manifestamente infondata la  sua  violazione  degli  artt.  3,  41  e
117, secondo  comma,  lett  e),  «tutela  della  concorrenza»,  della
Costituzione.